Supplica del parroco e dei ministri della Parrocchia di Campiglia Cervo alla Nunziatura Apostolica di Torino in merito alla questione del diritto di esazione dei formaggi di Piedicavallo

Tipologia Documento
Data topica Torino
Data cronica
1695 Luglio 14
Note
La data è quella della risposta

Numerazione definitiva

Numero definitivo
926
Prefisso
ASPCC

Contenuto

Don Giovanni Battista Furno richiedeva che fosse fatta rispettare la sentenza del 23 giugno 1695 (dopo quelle del 4 giugno 1694 e del 20 dicembre stesso anno) che imponeva ai particolari di Piedicavallo la consegna (decima) di tutto il formaggio prodotto nei giorni festivi di San Bernardo, Pentecoste, San Quirico e San Giovanni Battista di ciascun anno, secondo l'antica consuetudine. Nella supplica è specificato che la prima sentenza fu emessa dal giudice "d'esso luogo" (Andorno?), mentre la seconda (favorevole a Piedicavallo) fu stabilita dal vicario generale della Diocesi di Vercelli. L'ultima, in appello, fu emessa probabilmente dall'autorità superiore cui con questa supplica i campigliesi ricorrono, ovvero Pietro Giacomo Pichio, abate e protonotario apostolico, auditore generale della Nunziatura Apostolica, luogotenente e internunzio a Torino. La risposta confermava l'ultima sentenza (favorevole alla Parrocchia di Campiglia Cervo) e invitava don Furno a farla rispettare "civiliter", ossia a far "compelire alla remissione" (ingiungere alla consegna) dei formaggi. Il testo della supplica fu redatto dal procuratore Gibellino